Normativa privacy nella videosorveglianza : Finora abbiamo trattato il tema del nuovo regolamento europeo sulla Normativa privacy , alias GDPR, dall’ “alto” cercando di fare chiarezza su quanto previsto dalla normativa in questione. Un regolamento che, nonostante le ormai ridotte tempistiche per mettersi in regola e rispettarlo, ai più risulta ancora sconosciuto oppure non gli viene attribuita la giusta importanza. Proviamo allora a riportare un “caso pratico”, un esempio di come nella realtà vera e propria verrà applicato il GDPR.
l’impianto di viedosorveglianza è a norma ?
Normativa privacy nella videosorveglianza : Un aspetto che accomuna ormai molte aziende è la presenza di sistemi di videosorveglianza, volti al completamento dei sistemi di anti intrusione e non solo… Vi siete mai chiesti se siano a norma? Secondo quanto afferma il Garante per la Privacy, un sistema di videosorveglianza è a norma quando rispetta i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.
In sintesi, attraverso il sistema di videosorveglianza è consentita la registrazione delle immagini se necessarie ad obblighi di legge o per tutelare un interesse legittimo (liceità); le riprese devono limitarsi solamente a ciò che è necessario per raggiungere gli scopi prefissati (necessità); l’impianto va impiegato solo in luoghi dove è realmente necessario, limitando le riprese alle sole aree interessate ed escludendo la visuale su quelle circostanti (proporzionalità); lo scopo della videosorveglianza deve essere esplicito e legittimo nonché limitato alle finalità di pertinenza dei titolari dei dati (finalità).
Normativa privacy : Cosa Fare ?
Chi intende svolgere attività di videosorveglianza deve quindi osservare almeno le seguenti cautele, rispettando comunque il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti:
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Tutti gli interessati devono determinare esattamente le finalità perseguite attraverso la videosorveglianza e verificarne la liceità in base alle norme vigenti. Se l’attività è svolta in presenza di un pericolo concreto o per la prevenzione di specifici reati, occorre rispettare le competenze che le leggi assegnano per tali fini solo a determinate amministrazioni pubbliche, prevedendo che alle informazioni raccolte possano accedere solo queste amministrazioni.
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Il trattamento dei dati deve avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi (art. 9, comma 1, lett. a) e b), legge 675/1996).
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Normativa privacy nella videosorveglianza : Nei casi in cui la legge impone la notificazione al Garante dei trattamenti di dati personali effettuati da determinati soggetti (art. 7 legge 675/1996), questi devono indicare fra le modalità di trattamento anche la raccolta di informazioni mediante apparecchiature di videosorveglianza. Non è prevista alcuna altra forma di specifica comunicazione o richiesta di autorizzazione al Garante. Normativa privacy nella videosorveglianza
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Si devono fornire alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, che avvertano della presenza di impianti di videosorveglianza, fornendo anche le informazioni necessarie ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996. Ciò è tanto più necessario quando le apparecchiature non siano immediatamente visibili.
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Occorre rispettare scrupolosamente il divieto di controllo a distanza dei lavoratori e le precise garanzie previste al riguardo (art. 4 legge 300/1970).
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Occorre rispettare i princìpi di pertinenza e di non eccedenza, raccogliendo solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l’angolo visuale delle riprese, evitando – quando non indispensabili – immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, e stabilendo in modo conseguente la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa.
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Occorre determinare con precisione il periodo di eventuale conservazione delle immagini, prima della loro cancellazione, e prevedere la loro conservazione solo in relazione a illeciti che si siano verificati o a indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.
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Occorre designare per iscritto i soggetti – responsabili e incaricati del trattamento dei dati (artt. 8 e 19 della legge 675/1996) – che possono utilizzare gli impianti e prendere visione delle registrazioni, avendo cura che essi accedano ai soli dati personali strettamente necessari e vietando rigorosamente l’accesso di altri soggetti, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia. Normativa privacy nella videosorveglianza .
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I dati raccolti per determinati fini (ad esempio, ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio, pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo), salvo le esigenze di polizia o di giustizia, e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.
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I particolari impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato devono essere conformi anche alle disposizioni contenute nel d.P.R. 250/1999. E’ altresì necessario che la relativa documentazione sia conservata per il solo periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso e che ad essa si possa inoltre accedere solo a fini di indagine giudiziaria o di polizia.
Nel caso di soggetti privati e enti pubblici economici, è loro concesso il trattamento dei dati personali derivanti da videosorveglianza solo previa raccolta del consenso da parte dell’interessato oppure in presenza del principio di liceità. Il consenso citato è valido solo se espresso e documentato per iscritto.
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