Telecamere nelle farmacie ?
Le farmacie sono luoghi particolari, nei quali la necessità di garantire il diritto alla salute entra in contatto con l’esigenza di assicurare una corretta gestione dei dati personali del cliente, al fine di prevenire la divulgazione di informazioni idonee a rivelare la patologia del paziente.
All’interno di una farmacia è, ad esempio, necessario istituire appropriate distanze di cortesia, per evitare che altri clienti vengano a conoscenza delle esigenze della persona che li precede, la quale, peraltro, potrebbe anche semplicemente risultare fortemente imbarazzata dal rivelare le proprie necessità pubblicamente.
Telecamere nelle farmacie : Settore delicato
Data la particolare attenzione riservata ai dati che possono essere gestiti all’interno delle farmacie – per certi aspetti molto più vulnerabili delle stesse strutture ospedaliere – appare evidente come la videosorveglianza sia un settore da curare in modo particolare.
Indirettamente, infatti, dalle immagini provenienti dalle Telecamere nelle farmacie e degli impianti di videosorveglianza installati nella farmacie anche un operatore o un altro cliente potrebbero ricavare elementi idonei a individuare la patologia di cui soffre un paziente.
E’ sufficiente pensare alla possibilità di collegare l’interessato all’acquisto periodico di un determinato farmaco.
Pur non essendo impegnato al banco o non trovandosi nelle immediate vicinanze del banco, l’operatore della videosorveglianza – o un cliente che dovesse trovarsi in prossimità del monitor sul quale scorrono le immagini – potrebbe riconoscere l’interessato e la confezione del farmaco e associare, pertanto, una determinata patologia a quella persona.
Le riprese delle Telecamere nelle farmacie devono essere visionate solo dagli addetti ai lavori preventivamente individuati dal titolare e per ragioni connesse alla sicurezza del patrimonio e delle persone, non certo per curiosità o per trarne elementi che non sono ricompresi nelle finalità dell’installazione.
il Garante ha, anche, chiarito che la collocazione di un monitor pubblico, come deterrente per eventuali crimini, non può essere autorizzata in quanto il medesimo effetto, “… ben può essere raggiunto, in modo meno invasivo, anche attraverso la semplice apposizione dei cartelli contenenti l’informativa semplificata, che risultano pienamente idonei a informare chiunque si trovi nei locali della presenza di un impianto di videosorveglianza, eventualmente provvisto, anche, di un sistema di registrazione”.
Telecamere nelle farmacie : Obblighi da osservare
Peraltro è obbligatorio, per qualsiasi impianto di videosorveglianza, esporre uno o più cartelli per informare utenti e collaboratori che stanno per accedere in una zona ripresa da telecamere.
Il cartello con l’informativa:
– deve essere adattato alle circostanze del caso e deve contenere le generalità del titolare della farmacia (se trattasi di ditta individuale) o la ragione sociale dell’azienda, oltre alle finalità perseguite con l’installazione del sistema (di norma, nelle farmacie, sono relative alla sicurezza delle persone e dei beni)
– deve indicare se le immagini sono registrate e se l’impianto è accessibile a terzi o è affidato a un responsabile interno
– deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti, perché deve consentire al cittadino, nel rispetto del principio di libera determinazione, di sottrarsi alle riprese e abbandonare i locali
– deve avere un formato e un posizionamento tali da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno
E’ obbligatorio esporre cartelli differenziati nel caso in cui si proceda o meno alla registrazione delle immagini e nell’ipotesi in cui l’impianto sia collegato con un gestore esterno, Istituto di Vigilanza o Forze di Polizia.
La violazione delle disposizioni riguardanti l’informativa (esposizione del cartello), consistente nella sua omissione o inidoneità (ad esempio, laddove non indichi il titolare del trattamento, la finalità perseguita e il collegamento con le Forze di Polizia), è punita con la sanzione amministrativa da 6.000 a 36.000 euro, prevista dall’art. 161 del Codice Privacy.
E’, anche, possibile chiedere l’intervento del Garante, per una verifica preventiva, nell’ipotesi in cui sia necessario estendere il periodo di conservazione delle immagini per particolari esigenze di sicurezza e
prevenzione.
Le immagini registrate mediante le telecamere nelle farmacie e nei sistemi di videosorveglianza installati nelle farmacie devono essere protette con le ordinarie misure di sicurezza normalmente richieste per i sistemi informatici.
Le credenziali di accesso ai DVR devono consentire la creazione di diversi profili di accesso, al fine di consentire, ad esempio, interventi di manutenzione senza la visualizzazione delle immagini – ed eventuali interventi di accesso ai dati devono essere tenuti separati dalla possibilità di trasferirli su supporto informatico, affinché tale operazione sia possibile solo se effettivamente autorizzata.
Lo Statuto dei lavoratori
si ritiene opportuno sottolineare che ogni installazione deve rispettare le norme dello Statuto dei lavoratori (L. 300/70, art. 4), che prevedono il divieto di ledere la dignità del dipendente attraverso l’utilizzo di apparecchiature in grado di permettere il controllo a distanza della prestazione lavorativa.
Per installare impianti di videosorveglianza per esigenze di sicurezza, ancorché ne derivi la possibilità di riprendere i lavoratori, è necessario richiedere l’autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro, dato
che difficilmente una farmacia avrà più di 15 dipendenti (nel qual caso è possibile procedere con accordo sindacale tramite la Rappresentanza Sindacale Aziendale).
L’impianto può essere installato solo successivamente al rilascio dell’autorizzazione e se, durante il sopralluogo che normalmente viene eseguito dopo la richiesta, la Direzione Provinciale del Lavoro dovesse riscontrare anomalie o fornire prescrizioni, il titolare è, ovviamente, tenuto ad adeguarsi. C’è chi decide di montare telecamere finte ma anche in questo caso ci sono delle regole !
altre situazioni simili sono le telecamere nei condomini , telecamere sul posto di lavoro .
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