VIDEOSORVEGLIANZA SUL LUOGO DI LAVORO
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Non basta il consenso dei propri dipendenti per installare la videosorveglianza sul luogo di lavoro . Le telecamere che ne riprendono l’attività, anche se la finalità delle riprese è quella di proteggere lavoratori e strutture da eventuali rapine e violenze non è consentita .
VIDEOSORVEGLIANZA SUL LUOGO DI LAVORO : Sentenza
Lo dice la sentenza n. 38882 del 24 agosto 2018 depositata dalla Corte di Cassazione, sezione penale, e riferita al ricorso del proprietario di un locale gelateria a Francavilla a Mare (Chieti) che aveva installato 4 telecamere collegate a uno schermo Lcd grazie alle quali poteva controllare l’attività, in violazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
L’impianto di videosorveglianza sul luogo di lavoro infatti era stato realizzato a seguito di due episodi criminosi, un’aggressione a una dipendente da parte di ragazzi ubriachi e alcuni furti subiti. Le telecamere erano puntate in modo da riprendere solo aree utilizzate dai clienti, a parte quella puntata sulla cassa che comunque non riprendeva il volto dell’operatore.
La Cassazione ha respinto il ricorso rilevando la necessità di un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e, in caso questo non venga raggiunto, di un provvedimento autorizzativo dell’autorità amministrativa, ovvero la Direzione territoriale
del Lavoro.
Secondo voi ? è giusto che nonostante gli atti criminosi non si possa prendere provvedimenti ? Se come dite in molti ” non ho nulla da nascondere ” qual’è il limite che và a definire il videocontrollo del personale e la protezione del personale ? a voi darebbe fastidio ? in quali casi acetereste di essere video ripresi sul lavoro ? mai ? si a condizione che …. Scrivetelo nei commenti
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