PRIVACY : Spiare skype al lavoro
Un datore di lavoro può spiare skype , controllare e monitorare le conversazioni ?
Il datore di lavoro non può spiare le conversazioni Skype dei dipendenti. Il contenuto di comunicazioni di tipo elettronico o telematico scambiate dai dipendenti nell’ambito del rapporto di lavoro godono di garanzie di segretezza tutelate anche a livello costituzionale. Il principio è stato riaffermato dal Garante privacy nell’accogliere il ricorso proposto da una dipendente che lamentava l’illecita acquisizione di conversazioni, avute con alcuni clienti/fornitori, poste poi alla base del suo licenziamento.
A seguito del provvedimento del Garante il datore di lavoro non potrà effettuare alcun trattamento dei dati personali contenuti nelle conversazioni ottenute in modo illecito, limitandosi alla conservazione di quelli finora raccolti ai fini di un’eventuale acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria.
Attenzione agli account sui pc di casa
Nel caso esaminato, rileva il Garante, il datore di lavoro è caduto in una grave interferenza nelle comunicazioni, attuata, per sua stessa ammissione, attraverso l’installazione di un software sul computer assegnato alla dipendente, in grado di visualizzare sia le conversazioni effettuate dalla ricorrente dalla propria postazione di lavoro prima di uscire dall’azienda, che quelle avvenute successivamente da un Pc collocato presso la propria abitazione.
Una procedura, secondo il Garante, in evidente contrasto con le “Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet” e con le disposizioni poste dall’ordinamento a tutela della segretezza delle comunicazioni, nonché con la stessa policy aziendale approvata anche dalla competente Direzione territoriale del lavoro.
Pur spettando al datore di lavoro infatti il definire le modalità di utilizzo degli strumenti aziendali, occorre,
comunque, che queste rispettino la libertà e la dignità dei lavoratori, nonché i principi di correttezza
(secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti di dati devono essere rese note ai lavoratori),
di pertinenza e non eccedenza stabiliti dal Codice privacy.
Principi, questi, da tenere ben presenti, in considerazione del fatto che l’esercizio del controllo da parte del datore di lavoro può determinare la raccolta di informazioni personali, anche non pertinenti, di natura sensibile oppure riferite a terzi.
Fonte: www.garanteprivacy.it
- Come difendersi dai ladri ?
- Manutenzione di impianti di allarme fai da Tè ?
- Come evitare i falsi allarmi dell’impianto antifurto ?
Ricevi la Guida GRATUITA in pdf su come difendersi dai ladri

